giovedì, giugno 26, 2008

TUTTI IN VILLA ROSA !!!

LE SCUOLE SONO FINITE ED IL NOSTRO BEL PARCO CHE E' STATO PER TUTTO L'ANNO TEATRO DEI GIOCHI DEI BAMBINI E PIACEVOLE LUOGO DI INCONTRO DI GENITORI E PEGLIESI STA PER ESSERE INVASO DAL CANTIERE. L'ODIOSO PROGETTO STA PER ATTUARSI. STIAMO ANDANDO AVANTI CON IL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO MA DOBBIAMO ASPETTARE I TEMPI DELLA LEGGE...UN MESE ...SEMBRA POCO MA QUANDO CI SI BATTE DA PIU' DI 4 ANNI E' UN TEMPO INTERMINABILE SOPRATTUTTO PERCHE' CI SENTIAMO IL FIATO SUL COLLO DEL COSTRUTTORE O MEGLIO IL PUZZO DEI TUBI DI SCARICO DEI MACCHINARI CHE ENTRERANNO SENZA RISPETTO IN UN OASI VERDE...FACENDO SCEMPIO. CHIEDIAMO LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI IN QUESTI GIORNI, QUANDO POTETE FATE UN SALTO, PORTATE I BAMBINI A GIOCARE IN VILLA, NOI CI SIAMO, PRENDIAMO UN TE INSIEME , FACCIAMO DUE CHIACCHIERE.
MA SOPRATTUTTO CHIEDIAMO LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI LA MATTINA DI MARTEDI 1 LUGLIO , FACCIAMO VEDERE CHE CI SIAMO E CHE FINO ALL'ULTIMO NON MOLLIAMO !!!

lunedì, giugno 16, 2008

Un parere autorevole sul futuro delle piante di Villa Rosa: la parola ad Alessandro, agronomo

Sono esterrefatto!! Si, assolutamente stupito dai toni e dalle dichiarazioni che gente che si definisce “educata può arrivare a fare”.
Comunque, senza perdermi a fare paternali che non mi competono ma che andrebbero fatte (da quel che si evince dal messaggio) a un padre di famiglia, il che abbastanza disdicevole a priori, mi limiterò a dare risposta all’architetto Paolo.
Carissimo architetto se come da sua dichiarazione ha veramente letto il progetto, senza limitarsi alle prime pagine (quelle relative al ripristino dell’area di superficie e la reintegrazione di specie arboree ed arbustive), ottimo specchietto per le allodole che può trarre in inganno molti, avrà altresì valutato l’area su cui il cantiere si andrà ad estendere. Premesso che, conosce così bene il parco oggetto del progetto, può dirmi lei come si può insediare un’autorimessa di quell’entità senza intaccare le specie arboree attigue l’area di scavo?
Premesso altresì che non è fatto obbligo ad un architetto di conoscere la fisiologia, la informo che, se anche le piante non venissero asportate, la sola recisione dell’apparato radicale (che occupa un volume pari ad una volta e mezza quella della chioma), andrebbe a determinare danni in maniera pressoché irreversibili alla funzionalità della pianta, senza considerare il rischio di instabilità che ne conseguirebbe.
Tutte queste informazioni ed altre ancora, raccolte in una serie di relazioni, sono consultabili senza problemi. Se la sua tenacia nel sostenere la causa del “parcheggio”, è frutto di una seria partecipazione al problema e non una mera e banale volontà di critica distruttiva, la invitiamo volentieri a partecipare a qualcuno dei nostri incontri, dove, magari, avremo modo di illustrarle la vera realtà dei fatti con uscita sul campo.
Voglio altresì attirare la sua attenzione sull’aspetto sanitario della questione. Non mi limito però alle criticità in fase di realizzazione del progetto (polveri sottili, vibrazioni, inquinamento acustico del cantiere ecc), ma, volgo la mia attenzione al dopo.
Come ben saprà il processo di combustione necessario al movimento dei nostri veicoli, libera in atmosfera una serie di sostanze nocive le principali tra esse sono il monossido di carbonio (CO), gli ossidi di azoto (NOx), gli idrocarburi incombusti (HC), il benzene e il particolato (PM). Una ricchissima e significativa bibliografia, soprattutto americana, documenta come questi autosilos interrati abbiamo indotto sulle specie vegetali presenti nel soprassuolo alterazioni fisiologiche e manifestazioni patologiche assolutamente non trascurabili.
Ora, fatto salvo che le malattie delle piante possono interessare all’opinione pubblica in maniera molto marginale, può immaginare lei quale risvolti possono avere queste emissioni sulla salute dei bambini che andrebbero a giocare sopra quel campo? Beh, mi auguro che , nella MALAUGURATA ipotesi che questo assurdo progetto (anche da lei sostenuto) trovi attuazione, lei abbia tanto buon senso da non portare suo figlio a giocare tra le affascinati luminarie che esaltano la maestosità casuarina e dell’eucalipto e le romantiche panchine tra le aiuole di camelie e oleandri: perché, oltre a questi belli arredi del verde, silenziose e invisibili, ci saranno le fontane di benzene
Sperando di non ricevere la scontata e inutile risposta circa la sistemazione dei filtri, rinnovo l’invito a partecipare a uno dei nostri incontri. Se esiste un vero problema di parcheggio, soluzioni alternative penso si possano trovare, però, probabilmente risultano troppo ecocompatibili (anche per la salute umana) ma, soprattutto, non riempiono le tasche di chi vuole sentirsele piene.
Cordialmente!
Alessandro

Rassegna stampa manifestazione 11 Giugno











giovedì, giugno 12, 2008

Sentenza TAR

N. 01229/2008 REG.SEN.

N. 01090/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1090 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto dai signori.........omisis

contro

Comune di Genova, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Graziella De Nitto, e Aurelio Domenico Masuelli, con domicilio eletto presso quest’ultimo a Genova, via Garibaldi 9;
Provincia di Genova, in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Giovanetti, Valentina Manzone, Carlo Scaglia, con domicilio eletto presso il primo a Genova, p.le Mazzini .2;
Conferenza dei servizi in persona del presidente, non costituita in giudizio

ASL 3 Genovese, in persona dl direttore generale in carica, non costituita in giudizio

Ministero dell’interno, in persona del ministro in carica, non costituito in giudizio

nei confronti di

Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del ministro in carica, non costituito in giudizio

Mediterranea delle Acque spa corrente a Genova in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio

ASTER spa, corrente a Genova in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio

Telecom Italia spa, corrente a Milano in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio

Enel distribuzione spa, corrente a Roma in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio

IRIDE spa, corrente a Torino in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio

Elci, edilizia ligure civile e industriale srl, corrente a Genova in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio

Italpali srl corrente a Genova in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio

Raschellà Stefano titolare dell’omonima impresa individuale, non costituito in giudizio

Parchi Villa Rosa srl, corrente a Genova in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso di lui a Genova in via Macaggi 21/5-8

per l'annullamento

del verbale 20.9.2007 della conferenza dei servizi con cui fu approvato il progetto relativo alla costruzione del parcheggio interrato nel complesso di Villa Rosa a Genova Pegli

del titolo edilizio rilasciato per tanto

del verbale della conferenza dei servizi referente e di tutti i pareri espressi dagli organi dell’amministrazione

della deliberazione del consiglio comunale di Genova 27.5.2003, n. 47

delle deliberazioni 26.2.2004, n. 141 e 7.4.2005, n. 284 della giunta del comune di Genova

della determinazione 18.7.2005 del dirigente la sezione parcheggi del comune di Genova

della convenzione stipulata il 1.12.2005 tra il comune di Genova e Parchi Villa Rosa srl

per la condanna al risarcimento dei danni

della determinazione 17.10.2007 del dirigente del settore urbanistica e centro storico del comune di Genova

della determinazione 17.10.2007, n. 118.18/00073 della direzione territorio sviluppo economico ed ambiente del comune di Genova

del verbale della conferenza dei servizi 20.9.2007

della determinazione conclusiva assunta il 17.10.2007

della determinazione dirigenziale 17.10.2007, n. . 118.18/00073 della direzione territorio sviluppo economico ed ambiente del comune di Genova

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Genova e della srl Parchi Villa Rosa srl

visti gli atti notificati dai ricorrenti contenenti motivi aggiunti di impugnazione

viste le memorie difensive depositate dal comune di Genova e dalla controinteressata costituitasi

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 05/06/2008 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il signor Andrea Bach ed altri cinquantadue litisconsorti riportati nell’epigrafe si ritennero lesi dal verbale 20.9.2007 della conferenza dei servizi con cui era stato approvato il progetto relativo alla costruzione del parcheggio interrato nel complesso di Villa Rosa a Genova Pegli, dal titolo edilizio rilasciato per tanto, dal verbale della conferenza dei servizi referente e di tutti i pareri espressi dagli organi dell’amministrazione, dalla deliberazione del consiglio comunale di Genova 27.5.2003, n. 47

dalle deliberazioni 26.2.2004, n. 141 e 7.4.2005, n. 284 della giunta del comune di Genova, dalla determinazione 18.7.2005 del dirigente la sezione parcheggi del comune di Genova e dalla convenzione stipulata il 1.12.2005 tra il comune di Genova e Parchi Villa Rosa srl, per cui notificarono l’atto 22.11.2007, depositato il 6.12.2007, con cui denunciavano:

Invalidità derivata per inefficacia del PUC di Genova.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 comma 4 e 25 del d.lvo 42 del 2004, difetto assoluto dei presupposti e di motivazione, manifesta illogicità ed irragionevolezza, violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 14 e seguenti della legge 7.8.1990, n. 241.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 146 del d.lvo 42 del 2004, con riferimento all’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, difetto assoluto dei presupposti e dell’istruttoria.

Violazione e falsa applicazione dell’art. FF9 e AS10 delle NTA del PUC di Genova, con riferimento al PTCP ed all’art. 35 Nda per difetto assoluto dei presupposti e dell’istruttoria.

Violazione e falsa applicazione dell’art. FF9 e AS10 delle NTA del PUC di Genova, difetto dei presupposti, manifesta illogicità ed irragionevolezza.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 4 del DPCM 1.3.1991, con riferimento al DPCM 14.11.1997, carenza assoluta di istruttoria, violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge regione Liguria 28 del 2004 per difetto di istruttoria.

Violazione e falsa applicazione del DPCM 7.6.1995 e della carta dei servizi scolastici, con riferimento all’art. 32 Cost., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, difetto dei presupposti e dell’istruttoria.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 cod. strada, con riferimento all’art. 46 del regolamento di esecuzione, manifesta illogicità ed irragionevolezza, difetto di istruttoria.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 4.2 delle norme geologiche di attuazione del PUC di Genova, con riferimento all’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241. difetto dei presupposti e dell’istruttoria.

Violazione e falsa applicazione degli artt. FF9, AS10 e AS6 delle nta del PUC di Genova, con riferimento all’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, difetto di presupposto e carenza istruttoria.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 14 ter della legge 7.8.1990, n. 241, con riferimento agli artt. 1 e 3 della legge stessa, difetto assoluto di istruttoria e manifesta irragionevolezza.

Violazione e falsa applicazione della deliberazione 27.3.2007, n. 44 del consiglio comunale di Genova, eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 e 14 ter della legge 7.8.1990, n. 241 per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti. Manifesta illogicità ed irragionevolezza.

Violazione e falsa applicazione dell’art, 21 quater della legge 7.8.1990, n. 241, difetto dei presupposti, manifesta illogicità ed irragionevolezza.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 ed 8 della legge 7.8.1990, n. 241, difetto di istruttoria.

E’ stata proposta la domanda per il risarcimento del danno.

Il comune di Genova si costituì in giudizio con atto depositato il 11.12.2007, con cui chiese la

reiezione dell’impugnazione.

La controinteressata si costituì in giudizio con atto depositato il 7.12.2007 con cui chiese la reiezione della domanda, e depositò una difesa il 12.12.2007.

Con atto notificato il 23.1.2008, depositato il 19.2.2008, i ricorrenti hanno impugnato la determinazione 17.10.2007 del dirigente del settore urbanistica e centro storico del comune di Genova e la determinazione 17.10.2007, n. 118.18/00073 della direzione territorio sviluppo economico ed ambiente del comune di Genova, deducendo:

invalidità derivata dall’inefficacia del PUC di Genova.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 comma 4 e 25 del d.lvo 42 del 2004, difetto assoluto dei presupposti e di motivazione, manifesta illogicità ed irragionevolezza, violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 14 e seguenti della legge 7.8.1990, n. 241.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 146 del d.lvo 42 del 2004, con riferimento all’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, difetto assoluto dei presupposti e dell’istruttoria.

Violazione e falsa applicazione dell’art. FF9 e AS10 delle NTA del PUC di Genova, con riferimento al PTCP ed all’art. 35 Nda per difetto assoluto dei presupposti e dell’istruttoria.

Violazione e falsa applicazione dell’art. FF9 e AS10 delle NTA del PUC di Genova, difetto dei presupposti, manifesta illogicità ed irragionevolezza.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 4 del DPCM 1.3.1991, con riferimento al DPCM 14.11.1997, carenza assoluta di istruttoria, violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge regione Liguria 28 del 2004 per difetto di istruttoria.

Violazione e falsa applicazione del DPCM 7.6.1995 e della carta dei servizi scolastici, con riferimento all’art. 32 Cost., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, difetto dei presupposti e dell’istruttoria. Violazione dell’art. 1.4 del d.m. 18.12.1975.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 cod. strada, con riferimento all’art. 46 del regolamento di esecuzione, manifesta illogicità ed irragionevolezza, difetto di istruttoria.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 4.2 delle norme geologiche di attuazione del PUC di Genova, con riferimento all’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241. difetto dei presupposti e dell’istruttoria.

Violazione e falsa applicazione degli artt. FF9, AS10 e AS6 delle nta del PUC di Genova, con riferimento all’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, difetto di presupposto e carenza istruttoria.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 14 ter della legge 7.8.1990, n. 241, con riferimento agli artt. 1 e 3 della legge stessa, difetto assoluto di istruttoria e manifesta irragionevolezza.

Violazione e falsa applicazione della deliberazione 27.3.2007, n. 44 del consiglio comunale di Genova, eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 e 14 ter della legge 7.8.1990, n. 241 per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti. Manifesta illogicità ed irragionevolezza.

Violazione e falsa applicazione dell’art, 21 quater della legge 7.8.1990, n. 241, difetto dei presupposti, manifesta illogicità ed irragionevolezza.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 ed 8 della legge 7.8.1990, n. 241, difetto di istruttoria.

Con un ulteriore atto notificato il 6.3.2008, depositato il 1.4.2008, i ricorrenti hanno impugnato il progetto oggetto degli atti di assenso già censurati in precedenza, ed hanno dedotto:

violazione e falsa applicazione dell’art. 93 del d.lvo 12.4.2006, n. 163, in relazione agli artt. 25 e seguenti del dpr 21.12.1999, n. 554, difetto assoluto dei presupposti.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del dpr 503 del 1996, degli artt. 4.1.2, 4.2.1 e 4.3 del dm 236 del 1989, difetto assoluto di presupposti e di istruttoria.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 4.6 comma 3 del dm 236 del 1989,d egli artt. 3.10.4 e 3.7.2 comma 4 del dm 1.2.1986, difetto dei presupposti e dell’istruttoria.

Le parti hanno depositato distinte memorie il 22.5.2008.

I ricorrenti impugnano gli atti con cui il comune di Genova ha approvato il progetto e successivamente assentito la costruzione del parcheggio sotterraneo di Villa Rosa, nel quartiere di Pegli.

Gli interessati comprovano il titolo per l’azione proposta con la loro qualità di abitanti o proprietari di immobili ubicati nella zona in cui si dovrebbe realizzare il progetto in questione: sussiste pertanto lo stabile collegamento dei ricorrenti con l’area in cui è previsto l’intervento, con che il ricorso va ritenuto ammissibile.

Le domande sono state articolate in tre distinti atti, il ricorso introduttivo e due ricorsi contenenti motivi aggiunti.

Vanno esaminati innanzitutto gli atti censurati con il ricorso introduttivo.

La richiesta di annullamento riguarda il verbale 20.9.2007 della conferenza dei servizi, il titolo edilizio assentito per l’intervento e tutti i pareri e gli assensi resi nel corso del procedimento che portò alla definitiva determinazione di dar corso all’opera, dopo una sentenza ed un’ordinanza di questo tribunale, con cui erano stati dichiarati illegittimi il silenzio ed i ritardi della p.a. nell’adottare le determinazioni conseguenti alla pianificazione da tempo approvata.

Si osserva infatti che la conferenza dei servizi fu convocata per la data indicata, dopo che il tar della Liguria aveva pronunciato l’ordinanza 30.8.2007, n. 300, con cui aveva ritenuto non del tutto infondate le censure con cui l’odierna controinteressata aveva censurato i ritardi della p.a. nel rilascio del titolo conseguente la concessione già assentita.

Era accaduto infatti che l’amministrazione comunale aveva da tempo rilasciato la concessione per la realizzazione del parcheggio nell’ambito del parco di Villa Rosa: gli organi politico-amministrativi di Genova avevano tuttavia mostrato delle perplessità sull’ubicazione dell’opera, che dovrebbe essere realizzata appunto all’interno di un parco, nel quale è per di più ubicata una scuola. I soggetti resisi concessionari avevano poi costituito la società controinteressata per la concretizzazione del progetto, ed in tale veste avevano adito il tribunale per contestare le incertezze dell’amministrazione, che non si era risolta a ritornare sui propri atti pianificatori, ma non aveva neppure assentito gli atti necessari per realizzare le opere imposte dalla pianificazione ancora efficace. In tale senso la citata ordinanza del tribunale amministrativo aveva comportato un punto di svolta nel procedimento, tanto che la p.a. si risolse alla convocazione della conferenza dei servizi, per definire i dettagli dell’opera.

L’ulteriore provvedimento gravato con il ricorso introduttivo è il titolo edilizio concretamente rilasciato il 17.10.2007 (identificato compiutamente solo con il primo ricorso contenente motivi aggiunti di impugnazione), di cui è chiesto l’annullamento insieme a tutti gli assensi od i pareri

espressi nella sede conferenziale.

Quanto sopra esposto indica che gli interessati non hanno tempestivamente impugnato i numerosi atti di pianificazione che, nel tempo, il comune di Genova ha adottato ai diversi livelli amministrativi: di tali determinazioni vi sono precise raccolte anche nei provvedimenti sottoposti all’esame di questo collegio, posto che tutti i provvedimenti di cui è chiesto l’annullamento riportano in premessa il riepilogo degli atti da cui essi traggono legittimazione.

Tutto ciò esposto possono essere esaminati i motivi dedotti con il ricorso introduttivo.

Con il primo si denuncia l’illegittimità dell’intero PUC di Genova a seguito della pronuncia della sentenza 985 del 2002 del tribunale amministrativo, confermata dalla decisione 7782 del 2003 del consiglio di Stato: la tesi sostenuta è nel senso che la dichiarazione di illegittimità del PUC travolge lo strumento nel suo complesso, posto che la pronuncia ne censurò il procedimento di formazione, per cui allo stato attuale il PUC comunale non avrebbe efficacia.

Il collegio rileva al riguardo che la giurisprudenza si è da tempo trovata concorde nel ritenere che l’annullamento di un procedimento di formazione di un piano regolatore esplica effetti solo per la parte oggetto delle censure della parte interessata. A tale stregua, nell’assenza di una differente pronuncia del giudice, non può ritenersi che le sentenze citate abbiano effetto sull’intero strumento genovese; ciò è tanto più vero, posto che nella parte della sentenza di questo tribunale in cui erano indicati gli atti impugnati si esponeva chiaramente che la domanda del ricorrente in quella sede riguardava solo la pianificazione relativa all’area interessata (un’area in località Multedo, un tempo destinata all’industria di fonderia per cui era stata chiesta la possibilità di utilizzo commerciale), per cui anche sotto questo profilo non è possibile ritenere che il giudice abbia pronunciato al di là dei limiti posti dalle domande, annullando l’intero strumento.

Il motivo è pertanto infondato e va respinto.

Con la seconda censura i ricorrenti denunciano l’illegittimità del parere reso dalla sopraintendenza ligure per i beni architettonici ed il paesaggio, che ha dichiarato di non aver ravvisato la sussistenza dei presupposti per esprimere un motivato dissenso. Gli interessati osservano che le norme in materia impongono alla p.a. statale di formulare un avviso capace di rimuovere uno o più vincoli imposti su una porzione del territorio, in relazione ad un progetto, per cui la formula riportata non potrebbe essere equiparata ad una avviso positivo, dal che deriverebbe l’illegittimità degli atti impugnati, nella parte in cui hanno ritenuto positiva la manifestazione di volontà dell’amministrazione in sede conferenziale.

Il collegio non può condividere la tesi esposta, proprio perché la legge rimette all’amministrazione statale l’espressione di un avviso positivo o negativo: nella specie è stato formulato un seppur tortuoso avviso non negativo, che è stato correttamente equiparato ad uno positivo, anche in base a considerazioni di mera logica argomentativa, derivando da ciò la reiezione della censura.

Con i successivi motivi i ricorrenti denunciano:

• l’illegittima progettazione dell’opera, che stravolge l’ambiente, deturpa il parco, danneggia le alberature esistenti ed apporta inquinamento acustico ed atmosferico (motivo 3);

• la violazione delle norme del piano, che sono contraddette dal progetto in questione (motivo 4)

• la violazione delle norme del piano che impongono la conservazione degli alberi (motivo 5);

• la violazione delle norme del dpcm 7.6.1995, della carta dei servizi scolastici e dell’art. 32 cost. (motivo 7)

• la violazione delle norme del codice della strada, che non consentirebbero il coordinamento della circolazione di accesso e recesso dal parcheggio con quella in atto nella zona (motivo 8);

• la violazione delle norme di piano, per la parte in cui non sono state rispettate le disposizioni sulla stabilità dei versanti, che nella zona hanno sempre evidenziato la tendenza alla frana (motivo 9);

• la violazione delle norme del piano vigente apportata dalla rivisitazione del parco, quale risulterà all’esito dell’intervento (motivo 10);

• la violazione della deliberazione 27.3.2007, n. 44 del consiglio comunale, sull’insediamento dei parcheggi e sulla loro compatibilità con l’urbanizzazione esistente (motivo 12).

• la violazione delle norme di piano sull’intervento procedimentale dei soggetti aventi interessi differenziati rispetto al progetto (motivo 15).

Tutte queste censure non possono essere considerate ammissibili, posto che le determinazioni assunte dagli atti impugnati trovano legittimazione nelle fase antecedenti del procedimento di pianificazione, nel corso del quale erano stati esaminati con compiutezza tutti i profili (indicati come di criticità) che avrebbero potuto sconsigliare l’insediamento previsto. Si è già osservato al riguardo che i provvedimenti impugnati ripercorrono con diligenza gli atti pregressi, nei quali erano stati appunto discussi e superati i profili che gli interessati intendono porre in discussione in questa sede per la prima volta: tale comportamento processuale non è conforme ai principi del processo in corso, che prevede la necessità di gravare un atto lesivo nei termini di decadenza (art. 21 della legge 6.12.1971, n. 1034) dalla sua piena conoscenza.

Tutti gli atti che sono stati indicati riassuntivamente come di pianificazione risultano essere stati pubblicati in modo conforme a legge, per cui essi si reputano noti a tutti, sì che la deduzione di censure a tale riguardo va per parte dichiarata irricevibile e per altra parte inammissibile. Quanto ha diretta pertinenza con l’atto risalente nel tempo è infatti tardivo, e d’altro canto tale connotato dell’azione rende inammissibili le domande di annullamento degli atti successivi, che da quelli in oppugnati traggono legittimazione.

I motivi sopra elencati vanno per parte dichiarati irricevibili e per parte inammissibili.

Con il sesto motivo dedotto con il ricorso introduttivo i ricorrenti denunciano la violazione del DPCM 1.3.1991, con riferimento al DPCM 14.11.1997, in quanto il cantiere che sarà aperto in zona è vicino ad una scuola, ed apporterà agli alunni rumore, tanto che avrebbe dovuto essere redatta una valutazione di impatto sociale del cantiere.

Il collegio rileva al riguardo che gli organi amministrativi ed il consiglio comunale si sono occupati della questione, ma soprattutto osserva che la questione dovrà essere esaminata ulteriormente allorché sarà dato inizio ai lavori, come prevede proprio l’art. 1 comma 4 del dpcm 1.3.1991.

Pertanto anche questa censura è inammissibile.

Con l’undicesimo motivo i ricorrenti denunciano la carente istruttoria, per la parte in cui lamentano l’omessa indicazione del prefabbricato esistente nel parco, attualmente adibito a scuola materna.

Il collegio osserva invece che la difesa del comune depositata il 11.12.2007 chiarisce che il fabbricato in questione era visibile nella cartografia utilizzata per l’esame del progetto nella sede conferenziale, (pianta denominata estratto carta comunale scala 1:1000) risultando il primo rettangolo a destra sopra l’area tratteggiata.

La censura è pertanto infondata in fatto e va disattesa.

Con il tredicesimo motivo si denuncia l’erronea interpretazione che sarebbe stata data alle precedenti pronunce del tribunale amministrativo, con particolare riguardo all’ordinanza 30 agosto 2007, n. 300. Con la doglianza si contesta la valutazione di doverosità che sarebbe stata data al rilascio del titolo, in conseguenza della pronuncia cautelare.

A questo riguardo il collegio richiama quanto esposto nella premessa di questa parte motiva, ed aggiunge soltanto che gli interessati possono vantare solo un interesse di fatto all’accoglimento delle istanze proposte: la citata deliberazione 27.3.2007, n. 44 del consiglio comunale di Genova ha infatti riaperto la discussione sull’opportunità di dar corso all’intervento contestato, ma tale determinazione non ha avuto l’effetto di riconsiderare complessivamente gli atti pianificatori adottati da tempo.

E’ pertanto corretta l’argomentazione che sorregge l’ordinanza 300/2007 del tribunale, nella parte in cui rileva che il mancato esercizio da parte del comune di un inequivoco potere di revoca degli atti di pianificazione adottati a suo tempo non poteva mantenere i concessionari in una situazione di incertezza. Ciò non significa che il tribunale si sia espresso in termini di vincolatività dell’attività amministrativa comunale, e d’altra parte la conferenza dei servizi ha esaminato in modo approfondito tutti i profili ancora da valutare, cosa che non sarebbe stata necessaria se la p.a. avesse preso le mosse dal presupposto indicato. Anche questo motivo è pertanto infondato e va disatteso.

Con il quattordicesimo motivo gli interessati denunciano la mancata considerazione dell’effetto che la deliberazione consiliare 11.4.2007, n. 60 ha avuto sul procedimento in questione.

In tale sede si era effettivamente discusso del riesame dei piani adottati in vista della realizzazione del parcheggio, ma gli interventi del tribunale amministrativo sull’istanza dell’odierna controinteressata non sembrano aver permesso all’amministrazione comunale di riesaminare con compiutezza la questione.

Pertanto la deliberazione consiliare è rimasta allo stato di intenzione non attuata, sì che da essa non si possono trarre argomenti a corredo della denunciata illegittimità.

In conclusione i motivi dedotti con il ricorso introduttivo sono in parte infondati, in parte irricevibili ed in parte inammissibili.

Con il ricorso notificato il 23.1.2008 contenente motivi aggiunti di impugnazione i ricorrenti denunciano l’illegittimità della determinazione dirigenziale 17.10.2007 con cui fu disposta la chiusura del procedimento per l’assenso al titolo edilizio alla concessione a suo tempo stipulata, nonché della determinazione dirigenziale 17.10.2007, n. 207/118.18/0073 contenente il provvedimento finale richiesto dalla controinteressata.

Si tratta, per il vero, di atti già denunciati con il ricorso introduttivo, anche se in tale domanda essi non erano stati identificati compiutamente.

In ogni caso si osserva che gli interessati hanno dedotto dei motivi di gravame in via aggiuntiva, che ricalcano con precisione le istanze proposte con l’atto introduttivo del giudizio: le censure sono sovrapponibili , con l’eccezione di qualche mutamento lessicale rilevabile soprattutto nelle rubriche premesse alle doglianze.

Va pertanto dichiarato anche in questo caso che le censure sono in parte infondate, in parte irricevibili ed in parte inammissibili.

Vanno ora prese in rassegna le censure dedotte con l’ultimo ricorso notificato, contenente motivi aggiunti.

Gli interessati impugnano gli atti 17.10.2007 (determinazione dirigenziale conclusiva del procedimento) e 17.10.2007, n. 207/118.18/0073 (atto dirigenziale recante l’assenso al progetto) che erano peraltro già stati gravati con il ricorso sempre per motivi aggiunti notificato il 23.1.2008.

La ragione che viene addotta per la proposizione di nuove censure riguarda un sopralluogo che gli interessati avrebbero effettuato nel frattempo, ed una relazione peritale demandata ad un professionista di fiducia.

Su tali premesse il collegio deve convenire con le difese di parte resistente e controinteressata nella parte in cui eccepiscono la tardività delle deduzioni.

Si osserva infatti che le parti interessate avrebbero potuto richiedere tutti gli allegati ai provvedimenti gravati sin dalla data in cui essi ebbero cognizione certa degli atti stessi (secondo la narrativa degli stessi, il 13.12.2007, la data in cui si trattò, benché senza decisione espressa, la misura cautelare chiesta con il ricorso introduttivo); così non può ritenersi che l’effettuazione di una pur interessante perizia di parte valga a rimettere in termini per l’impugnazione di atti, i cui eventuali vizi avrebbero dovuto essere denunciati con una più tempestiva attività difensiva.

Va infatti notato che l’atto in questione risulta notificato il 6.3.2008, e quindi oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 21 della legge 6.12.1971, n. 1034.

Consegue da ciò che tutte le doglianze proposte con la terza memoria contenente motivi aggiunti sono irricevibili.

In conclusione il ricorso è in parte infondato, in parte irricevibile ed in parte inammissibile.

Le spese possono equamente compensate tra le parti, non ostante l’esito della lite, atteso che l’amministrazione ha tenuto una condotta nei primo mesi del 2007, che potrebbe aver indotto gli interessati a proporre la domanda nell’attesa di un ripensamento del comune sugli atti pianificatori da tempo assunti.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso in parte infondato, in parte irricevibile ed in parte inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 05/06/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Santo Balba, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/06/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO


mercoledì, giugno 11, 2008

Raccolta Fondi per Ricorso al Consiglio di Stato

CONTO CORRENTE N. 6153024442/78
INTESTATO A:
AVV. DEL BIANCO E BACH FONDO TAR VILLA ROSA
ACCESO SU BANCA INTESA SAN PAOLO FILIALE PIAZZA FONTANE MAROSE
ABI 3069 CAB 1460 CIN "F"
IBAN IT67F0306901460615302444278.

RACCOLTA FONDI

INIZIA OGGI 11 GIUGNO LA RACCOLTA FONDI PER RICORRERE IN CONSIGLIO DI STATO
ABBIAMO ANCORA UNA VOLTA BISOGNO DI UNO SFORZO DA PARTE DI TUTTI
QUESTA E' DAVVERO L'ULTIMA CHANCE PER FAR VALERE I NOSTRI DIRITTI !!

MANIFESTAZIONE

OGGI 11 GIUGNO ALLE ORE 16.30 DOPO L'USCITA DA SCUOLA FAREMO TUTTI INSIEME UNA PASSEGGIATA PER LE STRADE DI PEGLI PER MANIFESTARE ANCORA UNA VOLTA LA NOSTRA FERMA VOLONTA' DI BLOCCARE I LAVORI DI INIZIO CANTIERE ALL'INTERNO DEL PARCO DI VILLA ROSA DOPO LA SENTENZA NEGATIVA DEL TAR
PARTECIPIAMO IN MASSA !!!!

domenica, giugno 08, 2008

Domani appuntamento in Villa

Lunedi' 9 Giugno appuntamento in Villa dopo l'uscita da scuola...ore 16.30 per fare il punto della situazione, informare i genitori ed organizzare le manifestazioni per i prossimi giorni...
Per favore fermatevi e' di vitale importanza....

Merenda per i bambini

Dopo un solo giorno esce la sentenza...che ieri fosse gia' pronta ma tatticamante rimandata ??

IL MISFATTO

E'COMPIUTO!!!


Il Tar RIGETTA il ricorso contro la costruzione dei box nel parco di Villa Rosa-Lomellini senza alcun serio approfondimento e senza entrare nel MERITO ma sostanzialmente solo perchè TARDIVAMENTE depositato(?????)

I box si faranno, come voleva la vecchia amministrazione, come era nei progetti del sindaco Pericu, come piaceva e tuttora piace all'ufficio posteggi del Comune, in spregio alla sicurezza di
500 bambini delle scuole ed al senso civico di tanti cittadini.

VERGOGNA

Il Comitato non si arrende e chiede alla Sindaco Vincenzi di intervenire, di dimostrare quella volontà più volte espressa di SALVARE IL PARCO DI VILLA ROSA, a dimostrazione della discontinuità con la precedente gestione politica della città tutta impegnata a FAVORIRE GLI INTERESSI PRIVATI A SCAPITO DEL BENE COMUNE.


Appuntamento Martedi'10 Giugno ore 14.30 a Tursi, partecipiamo numerosi possibilmente portando anche i bambini.

venerdì, giugno 06, 2008

Secondo episodio di Vandalismo in Villa Rosa

Sabato notte qualche mal intenzionato , forse vandali, forse vandali su commissione , si sono introdotti nel parco di Villa Rosa ed hanno fatto scempio della tenda e del gazebo, appena installato, e di alcuni pali del campetto da basket, rendendo anche pericoloso il sito per i bambini che vi accedono quotidianamente...

5 Giugno 2008 il TAR delibera

Il TAR ieri si e' riunito in consiglio ed ha esaminato il ricorso del Comitato che dopo l'ultimo rinvio di Aprile aveva presentato agli atti una perizia tecnica redatta dall'Ing. Pittamiglio per consentire al giudice del tribunale amministrativo di avere un quadro più completo delle criticità del progetto di costruzioni di Box nel parco della scuola.
Le controparti, non hanno presentato contro deduzioni in merito. Il giudice quindi dopo aver ascoltato le parti si e' riservato di emettere giudizio nei prossimi giorni.
Da parte del comitato , in attesa della sentenza, garantiamo la continuita' del presidio in Villa Rosa e la presenza durante i consigli comunali di una delegazione del comitato.
Prossimamente eventi ed incontri in Villa Rosa...vi aggiorneremo sul programma